NOVITA’: Nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025: rivoluzione nella formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Il 17 aprile 2025, la Conferenza Stato-Regioni ha sancito un nuovo Accordo, Repertorio atti n. 59/CSR, che ridefinisce la disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del Decreto Legislativo 81/2008. Questo Accordo rappresenta un passo decisivo verso l’unificazione e l’aggiornamento delle normative esistenti, sostituendo integralmente gli Accordi precedenti del 2011 e 2012 .​

Principali novità introdotte dall’Accordo

Unificazione normativa
L’Accordo sostituisce e accorpa i precedenti accordi Stato-Regioni, eliminando sovrapposizioni e garantendo una maggiore coerenza normativa .

Definizione dei percorsi formativi
Vengono individuati la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi per tutte le figure coinvolte nella sicurezza sul lavoro: datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, RSPP, ASPP, ecc.

Nuove tipologie di corsi
L’Accordo introduce nuove tipologie di corsi di formazione precedentemente non normati, tra cui:

  • Corsi per datori di lavoro previsti dalla Legge 215/2021.
  • Corsi per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, come previsto dal DPR 177/2011.
  • Tre nuovi tipi di corsi per attrezzature che richiedono abilitazione ai sensi dell’art. 73, comma 5, del D.Lgs. 81/08 .

Standardizzazione della formazione
L’Accordo stabilisce modalità di erogazione standardizzate per tutte le figure coinvolte nella sicurezza sul lavoro, permettendo alle imprese di seguire un unico standard formativo e semplificando l’adempimento degli obblighi normativi.​

Requisiti per i soggetti formatori
Viene introdotta l’individuazione di soggetti formatori “autorizzati” a erogare la formazione, con requisiti specifici, tra cui l’accreditamento regionale e un’esperienza in materia di formazione sulla sicurezza .​

Implicazioni per le aziende

Le imprese dovranno:

  • Verificare la conformità della formazione già svolta.
  • Adeguare i piani formativi alle nuove regole.
  • Predisporre tutta la documentazione obbligatoria (fascicolo del corso, registro presenze, verbali di verifica).
  • Programmare gli aggiornamenti richiesti nei tempi previsti.

È previsto un periodo transitorio di 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell’Accordo, che sarà comunicata con la pubblicazione ufficiale in Gazzetta Ufficiale.

FAQs

Quando entrerà in vigore il nuovo Accordo?
L’Accordo entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.​

Cosa succede ai corsi già svolti secondo le vecchie normative?
I corsi già svolti, se conformi ai contenuti del nuovo Accordo, saranno riconosciuti. Tuttavia, è necessario verificare la conformità e pianificare eventuali aggiornamenti.​

Quali sono le modalità consentite per la formazione?
La formazione potrà essere svolta in presenza, in videoconferenza sincrona per tutti i moduli teorici, e in e-learning solo per i moduli base e di aggiornamento, con precise condizioni tecniche e metodologiche.​

Chi può erogare i corsi di formazione?
I corsi possono essere erogati da soggetti formatori “autorizzati”, che includono enti istituzionali, soggetti accreditati e altri soggetti come gli organismi paritetici e i fondi interprofessionali di settore, purché in possesso dei requisiti specifici previsti dall’Accordo.​

Cosa devono fare le aziende per adeguarsi al nuovo Accordo?
Le aziende devono verificare la formazione pregressa, aggiornare i piani formativi secondo i nuovi criteri, predisporre la documentazione richiesta e programmare gli aggiornamenti necessari entro i termini previsti.

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